La norma (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) prevede l’esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto della proprietà di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa”, o per il trasferimento o la costituzione di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa” a favore di soggetti che non abbiano
compiuto nell’anno 36 anni di età e che abbiano un ISEE non superiore
a 40.000 euro annui.
Tipologie degli immobili che si intende acquistare
La norma fa riferimento agli atti di acquisto di abitazioni per le quali ricorrono i requisiti di “prima casa” e, quindi, escluse quelle di categoria catastale A1, A8, A9. Anche le relative pertinenze beneficiano di questa agevolazione fiscale. La norma si applica anche quando la cessione delle case di abitazione con i requisiti di “prima casa” avvenga da parte di un’impresa.
Requisiti per ottenere le agevolazioni.
Le agevolazioni fiscali previste dal decreto Sostegni bis sono esclusivamente a favore di soggetti che non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
Acquisto da impresa.
La norma riconosce agli acquirenti un credito d'imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta all’impresa in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ma in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Agevolazioni per i mutui prima casa
La novità contenuta del Decreto emanato dal Governo è l’accesso in via prioritaria al Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, una disciplina specifica per i giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni.
Questa prevede per le richieste presentate dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022, l’estensione della garanzia del Fondo dal 50% finora previsto, all’80% della quota capitale del mutuo richiesto connesso all’acquisto, alla ristrutturazione o accrescimento dell’efficienza energetica di immobili da adibire ad abitazione principale.
La norma inoltre dispone l’esenzione dall’imposta sostitutiva, che sarebbe dovuta nella misura dello 0,25% per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo relativi alle abitazioni prima casa. La sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali deve essere dichiarata dal mutuatario.
Termini di scadenza per le agevolazioni acquisto prima casa.
Le misure contenute nel decreto Sostegni bis si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2023.
Decadenza dei benefici prima casa.
Si decade dall'agevolazione prima casa per dichiarazione mendace, vendita dell’abitazione prima di 5 anni non seguita dal riacquisto entro l’anno, mancata alienazione entro l’anno dall’acquisto della precedente prima casa. In queste ipotesi, venendo meno i presupposti per godere delle agevolazioni "prima casa", l’imposta di registro dovrà essere pagata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni. L’imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%.
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